Se hai qualche dubbio o hai bisogno di chiarimenti su prodotti e procedure, qui puoi trovare le risposte alle domande più frequenti. 

Chi può presentare il ricorso alla Commissione?

Gli assicurati di Reale Mutua di Assicurazioni che siano persone fisiche o associazioni/fondazioni o società di persone o società di capitali non possono presentare ricorso i terzi danneggiati.

Quando ricorrere?

Quando l’assicurato ritiene il comportamento tenuto dalla compagnia non corrispondente al contenuto del contratto con essa stipulato.

Quali sono i limiti alla presentazione del ricorso?

La possibilità di presentare il ricorso, fermi i limiti soggettivi già indicati nella risposta alla domanda 1, presenta i seguenti limiti:

  • il ricorso per le persone fisiche è limitato a controversie di valore non superiore a euro sessantamila;

  • il ricorso per le associazioni/fondazioni, le società di persone e le società di capitali è limitato a controversie di valore non superiore a euro centosessantamila;

  • non possono essere presentati ricorsi con riferimento a polizze rientranti nel ramo Credito o Cauzioni;

  • non possono essere presentati ricorsi per la quantificazione del danno;

  • il ricorso è inammissibile/improcedibile qualora prima della sua presentazione o nel corso del procedimento avanti alla Commissione, l’assicurato, con riferimento alla stessa questione, abbia adito l’Autorità Giudiziaria o attivato la procedura arbitrale (se prevista dal contratto) o attivato la procedura di mediazione ex Dlgs 28/2010; inoltre, il ricorso è inammissibile qualora verta su una questione già sottoposta alla Commissione in precedenza.

Come si presenta il ricorso?

In forma scritta, via e-mail o a mezzo posta agli indirizzi sotto indicati. Il ricorso deve contenere, in forma libera, le ragioni della contestazione, unitamente alla documentazione ritenuta utile dal ricorrente.

Quanto costa ricorrere?

Il ricorso è completamente gratuito.

Che valore ha la decisione della Commissione?

La decisione della Commissione è vincolante per la compagnia e non per l’assicurato il quale può non accettarla e adire l’Autorità Giudiziaria o, se esistenti, altri mezzi alternativi di risoluzione della controversia.

Vedi anche

Si raccomanda a coloro che intendono proporre un ricorso, di leggere attentamente anche il Regolamento pubblicato sul sito.

inviaci una e-mail


Vedi anche

Commissione di Garanzia